statuti

Art. 1) Sotto il nome di GRUPPO ATLETICO DONGIO (GAD) si è costituita una società sportiva ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS.

Art. 2) Per impegni e obblighi assunti dalla società risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 3) La sede della società è a Dongio.

Art. 4) Esso può far parte di Federazioni Nazionali e Associazioni cantonali che regolano le diverse attività, e delle quali riconosce gli statuti e i regolamenti.

Art. 5) Il GAD si propone di promuovere l’attività fisica in genere, con particolare riferimento all’esercizio dell’atletica leggera nel rispetto assoluto dell’etica sportiva e di ogni convinzione politica e religiosa.

Art. 6) I soci della società si distinguono in:
a) SOCI ATTIVI - Essi esercitano un’attività sportiva, competitiva o dirigenzale;
b) SOCI PASSIVI - Coloro che non esercitano un’attività competitiva o dirigenziale ma collaborano in altro modo alla vita sociale e pagano la tassa sociale;
c) SOCI SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI;
d) SOCI ONORARI - Sono proclamati dall’assemblea su preavviso del Comitato perché hanno acquisito meriti particolari in seno al GAD.

Art. 7) Si diventa soci a tutti gli effetti pagando la tassa sociale.

Art. 8) Le dimissioni:
a) DEI SOCI ATTIVI TESSERATI - dovranno essere inoltrate per raccomandata al presidente, rispettando i termini previsti dagli statuti o dai regolamenti delle federazioni di ogni singola disciplina.
b) DEGLI ALTRI SOCI - il non pagamento Art. dopo richiamo) della tassa sociale annuale, toglie loro automaticamente la qualità di socio.

Art. 9) L’espulsione di un socio può essere decisa per inadempienza delle norme statutarie o per comportamento indegno. La decisione è presa a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all’assemblea ordinaria o straordinaria, su proposta motivata dal comitato.

Art. 10) Gli organi del GAD sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il comitato;
c) la commissione tecnica;
d) la commissione di revisione.

Art. 11) L’assemblea dei soci è l’organo supremo della società. Si raduna ordinariamente una volta all’anno possibilmente entro il mese di marzo. L’assemblea può essere convocata in via straordinaria dal comitato, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. Per l’assemblea straordinaria la convocazione dovrà aver luogo entro 3 settimane dalla data della richiesta. La convocazione con l’elenco delle trattande dovrà essere inviata per iscritto almeno 8 giorni prima dell’assemblea. L’assemblea ordinaria o straordinaria nomina il presidente del giorno e due scrutatori. Delle sue deliberazioni è tenuto verbale a cura del segretariato.

Art. 12) Hanno diritto di voto i soci attivi, passivi, sostenitori, simpatizzanti e onorari in regola con la tassa sociale annuale e dell’età minima di 15 anni (vale l’anno di nascita).

Art. 13) Competenza dell’assemblea ordinaria dei soci:
1. l’esame e l’approvazione della relazione presidenziale;
2. l’esame e l’approvazione delle relazioni dei responsabili delle commissioni;
3. l’approvazione del rapporto finanziario e quello dei revisori;
4. la nomina del presidente, del comitato e dei revisori. Il comitato e i revisori restano in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili;
5. la discussione e l’approvazione del programma di attività presentato dal comitato;
6. le modifiche statutarie;
7. la modifica delle tasse sociali;
8. la proclamazione dei soci onorari;
9. l’espulsione di un socio a norma dell’Art. 9.

Art. 14) L’assemblea decide a maggioranza semplice eccezione fatta per le modifiche statutarie e le espulsioni per le quali occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 15) Il comitato è composto da un minimo di 5 e un massimo di 11 membri, tra i quali:
a) presidente;
b) vicepresidente;
c) segretario;
d) cassiere.
La nomina del vicepresidente, del segretario e del cassiere è competenza del comitato.

Art. 16) Il comitato si riunisce di regola una volta al mese o quando il presidente lo giudichi opportuno oppure su richiesta di almeno 5 membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 17) Sono di competenza del comitato:
a) la rappresentanza della società nei confronti di terzi;
b) la gestione del patrimonio sociale;
c) le ammissioni e le dimissioni di soci;
d) tutte le decisioni relative alla vita della società che non sono riservate in modo esplicito all’assemblea dei soci;
e) la nomina nel proprio seno del vicepresidente, del segretario, del cassiere;
f) la nomina dei membri della commissione tecnica.

Art. 18) La commissione tecnica è formata da un minimo di 5 e un massimo di 7 membri, tra i quali:
a) un membro di comitato;
b) presidente;
c) responsabile gare.
La commissione tecnica ha i seguenti compiti:
a) nomina del presidente e delle diverse cariche all’interno di essa;
b) programmare le varie attività (allenamenti, gare, ecc.);
c) organizzare gare;
d) organizzare trasferte e convocazioni;
e) istruire e aggiornare monitori, giudici di gara e altri collaboratori.

Art. 19) I revisori sono nominati ogni 4 anni dall’assemblea ordinaria dei soci in numero di 2 e 1 supplente e hanno il compito di:
a) verificare la gestione annuale;
b) farne rapporto all’assemblea ordinaria;
c) revocare gli organi sociali nei casi esistano gravi motivi.Il cassiere convocherà i revisori almeno 15 giorni prima dell’assemblea ordinaria annuale.

Art. 20) Le entrate della società sono:
a) le tasse sociali annuali: esse vengonoe fissate all’assemblea;
b) i contributi, le offerte, le donazioni e le sponsorizzazioni;
c) i vari sussidi (Comuni, GS, Federazioni, ...);
d) gli utili derivanti da eventuali manifestazioni.

Art. 21) Le uscite sono rappresentate dalle:
a) spese per l’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati e tornei;
b) spese generali ed amministrative;
c) eventuali tasse dovute alle Federazioni cantonali;
d) eventuali premi d’assicurazione;
e) eventuali affitti.

Art. 22) I conti della società chiudono il 31 dicembre.

Art. 23) L’assicurazione responsabilità civile è contratta dalla società per tutti i soci e le manifestazioni da essa organizzate. Altre forme assicurative per infortuni sono del tutto facoltative e sono lasciate all’iniziativa privata degli altri soci.

Art. 24) Lo scioglimento della società può essere deciso solo dall’assemblea dei soci. La decisione di scioglimento dovrà ottenere il consenso di almeno 4/5 dei soci presenti e aventi diritto di voto.

Art. 25) In caso di scioglimento si chiederà al comune di Acquarossa di amministrare l’eventuale patrimonio sociale per 5 anni in attesa che venga ricostituita una nuova società. Passati infruttuosamente i 5 anni, il patrimonio sarà devoluto a scopo di beneficenza.

Art. 26) Per quanto non previsto nel presente statuto fanno stato, in primo luogo, i disposti del CCS e in secondo luogo le decisioni del comitato.

Art. 27) Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea ordinaria del 2 febbraio 2002. Sostituisce quello del 29 novembre 1980 con relative variazioni e aggiunte.